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Titolo IX - L’AMMINISTRAZIONE

 34. L’amministrazione di tutta l’Associazione è affidata ad un tesoriere o tesoriera eletto/a dal Presidente unitamente al suo Consiglio Consultivo. E’ incaricato/a delle esazioni, delle entrate e del patrimonio sociale e delle spese da eseguirsi su mandato del Presidente. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile soltanto per un altro triennio.

35. L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento o per lo svolgimento delle sue attività da: 

a) contributi volontari degli assistiti;
b) contributi da parte dei privati;
c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche,
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convezioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali o produttive marginali.

 

36. Il tesoriere o la tesoriere conserva i registri contabili e, insieme con il Presidente e con il Consiglio Consultivo, prepara annualmente un bilancio preventivo ed uno consuntivo, che debbono essere approvati dall’Assemblea entro tre mesi dalla fine dell’anno sociale. L’anno sociale decorre dal primo di ottobre al 30 giugno di ogni anno.

 

37. Ogni casa avrà il suo tesoriere o la sua tesoriera locale, il quale sotto la guida del rispettivo Direttore o della rispettiva Direttrice, provvederà al suo buon andamento dal punto di vista economico e finanziario. Il Presidente o la Presidente ha facoltà di scegliersi un proprio segretario/a distinto/a dal tesoriere/a.

 

Titolo X - IL PATRIMONIO SOCIALE

38. Il patrimonio sociale è costituito da denaro, beni mobili ed immobili e da ogni altra attività presente e futura, che a qualunque titolo possa pervenire all’Associazione.

39. Questa può accettare donazioni, sovvenzioni e contributi da qualsiasi Ente pubblico o privato; può usufruire di tutti i benefici previsti da legge e da disposizioni comunitarie, statali, regionali, provinciali e comunali.

40. Inoltre fa parte del patrimonio l’avanzo di gestione non trasferito agli esercizi successivi.

  

Titolo XI – DURATA E SCIOGLIMENTO

41. La durata dell’Associazione è illimitata.

42. Lo scioglimento può essere deliberato dell’Assemblea o può essere voluto dall’autorità ecclesiastica.

43. In caso di scioglimento tutti i beni costituenti il patrimonio sociale appartenenti all’Associazione, saranno destinati alle varie parrocchie nel cui ambito sorgono le Casa di Accoglienza dell’Associazione. 

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