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LA REGOLA

Regola di Vita

di Padre Gerardo di Flumeri 

Titolo I - FINALITA’

1. Si è costituita in Vitinia – Roma Via Castel Guelfo 53/55 l’Associazione cattolica “I Discepoli di Padre Pio”, nella quale ogni socio si impegna a soccorrere l’uomo “solo”. All’Associazione è stata riconosciuta a norma dei can.299 e 321-326 C.I.C. in data 23/01/2003 dal Card. Vicario di Roma, prot.73/03.


2. Per “uomo solo” si intende uomo o donna, giovane, anziano o vecchio, che, deluso dalle vicende della vita, ha perduto il senso della esistenza umana e cristiana e vive in una condizione di solitudine e di disperazione. Le preferenze dell’Associazione vanno ai giovani, particolarmente provati dal disagio e dalla solitudine.


3. L’Associazione, che non ha finalità di lucro ed è apartitica, persegue esclusivamente finalità di solidarietà, alla luce degli insegnamenti della Chiesa e nello spirito francescano, sulla scia della spiritualità del Santo Padre Pio da Pietrelcina.

4. Pertanto l’Associazione ha due caratteristiche: è cattolica ed è francescana.

4.1 In quanto cattolica, è al servizio della Chiesa integrato nella parrocchia di Vitinia dedicata al Sacro Cuore di Gesù Agonizzante. Essa, inoltre, si propone di incrementare nei soci e nell’uomo “solo” la vita della grazia divina, sviluppando in essi la pratica delle virtù teologali: fede, speranza e carità, come le ha vissute Padre Pio. Senza la fede è impossibile piacere a Dio e non c’è modo di far nascere la speranza cristiana e vivere l’autentica carità soprannaturale.

4.2 In quanto francescana, l’Associazione si impegna a seguire linee fondamentali della spiritualità del primo sacerdote stigmatizzato, fatta di amore a Dio e al prossimo, di sequela di Cristo crocifisso, di spirito di sacrificio, di filiale obbedienza alla Santa Madre Chiesa.

5. Per conseguire la sue finalità di assistere l’uomo “solo” dovunque esso si trovi, l’Associazione ha in animo di fondare “case di accoglienza” in Italia e all’estero. Di queste la prima è la “Casa di Accoglienza di Padre Pio” fondata in Vitinia – Roma, l’11 maggio 1997. Ogni casa deve integrarsi nella propria parrocchia e deve essere luogo dove trova riparo e conforto l’uomo “solo” ricco o povero che sia, tra le braccia di Padre Pio da Pietrelcina in compagnia dei suoi figli spirituali.

 


 6. L’accoglienza dell’uomo “solo” è gratuita. Tuttavia quelli che possono sono esortati a contribuire alle spese di degenza, nello spirito di carità cristiana e solidarietà umana.

 

7. In ogni caso è prevista:

7.1 l’esistenza di una cappella con Gesù sacramentato, dove l’uomo “solo”, al cospetto di Dio e nel silenzio della sua coscienza, possa ritrovare se stesso e acquisire novelle energie per tornare a vivere serenamente nella società e dove i soci dell’Associazione possano svolgere le loro pratiche di pietà;

7.2 la costituzione di biblioteche, impianti sportivi e quanto altro utile e necessario per aiutare l’uomo “solo” ad uscire dalla sua solitudine;

7.3 la costituzione di strutture ricettive in favore di coloro che permanentemente necessitano del calore e dell’armonia di una famiglia;

7.4 l’organizzazione di attività di sostegno presso strutture ospedaliere, volte a donare un aiuto sincero e disinteressato a chi ne ha bisogno.

 

8. Per realizzare queste e altre attività che potranno sorgere in futuro, l’Associazione si propone di offrire un servizio serio e professionale, garantendo la collaborazione di personale qualificato, è prevista in linea prioritaria la presenza di un sacerdote, preferibilmente cappuccino, di un medico e uno psicologo.

 

9. Per incrementare l’aspetto cattolico dell’Associazione sono previsti corsi di aggiornamento sulla dottrina della Chiesa, in modo particolare sul suo insegnamento sociale.

 

10. Per alimentare lo spirito francescano dell’Associazione, saranno organizzati corsi di insegnamento sulla vita e sulla spiritualità del Santo Padre Pio da Pietrelcina. Inoltre saranno proposti pellegrinaggi e incontri spirituali a San Giovanni Rotondo, a Pietrelcina, a Lanciano e Monte Sant’Angelo.

 

11. L’Associazione non potrà svolger attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente collegate.

 

12. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse strettamente collegate. Per le sue caratteristiche di cattolica e francescana, l’Associazione sorge ed è retta a norma dei canoni 298-311 del Codice di Diritto Canonico.

 


 

Titolo II - I SOCI

 

13. Sono soci le persone maggiorenni di comprovata fede cattolica, la cui domanda di ammissione dovrà essere accettata dalle competenti autorità dell’Associazione.

 

14. I soci si distinguono in due categorie: ordinari e volontari:

14.1 i soci ordinari sono i fedeli maggiorenni che emetteranno i voti di castità, povertà ed obbedienza;

14.2 essi sono di sesso maschile e di sesso femminile;

14.3 i soci di sesso maschile dimoreranno stabilmente in una casa distinta da quella per i soci di esso femminile e potranno svolgere l’apostolato a favore dell’uomo “solo” secondo le loro capacità e competenze, sotto la guida di un direttore (superiore). Per meglio attendere allo svolgimento del loro apostolato si impegneranno a perfezionare la propria formazione religiosa e culturale. Per essi è anche aperta la possibilità di accedere al sacerdozio, sempre dietro esplicito permesso delle competenti autorità dell’Associazione. E’ pacifico che l’iter da percorrere per accedere al sacerdozio è quello previsto dal Codice di Diritto Canonico e dalla consuetudine della chiesa locale;

14.4 i soci di sesso femminile dimoreranno stabilmente in una casa distinta da quella per i soci di sesso maschile ed anche essi svolgeranno l’apostolato a favore dell’uomo “solo” secondo le loro capacità e competenze, sotto la guida di una direttrice (superiora) locale. Per meglio attendere allo svolgimento del loro apostolato, si impegneranno a perfezionare la propria formazione religiosa e culturale;

14.5 tutti i soci ordinari, sia di sesso maschile che femminile, indosseranno abitualmente una tunica bianca, con cappuccio bianco e fascia azzurra. I sandali a piedi nudi sono lasciati alla libera scelta;

14.6 a imitazione del Santo Padre Pio da Pietrelcina cercheranno di nutrire un grande amore per Gesù Crocifisso e per Gesù Eucaristico. Inoltre nutriranno un amore filiale verso la Madonna Immacolata e una confidente devozione verso l’Angelo Custode;
Pertanto ogni giorno dedicheranno un’ora di adorazione al Santissimo Sacramento e reciteranno il Rosario intero di quindici poste in onore della Madre di Dio. Inoltre si applicheranno per mezz’ora alla lettura spirituale.
Il tempo per queste pratiche di pietà sarà stabilito dall’ordinamento interno di ogni casa. In ogni casa non manchi mai la celebrazione quotidiana della Santa Messa.

15. I soci volontari sono tutti quei fedeli maggiorenni che vorranno portare gratuitamente e ad tempus la loro opera in una Casa di Accoglienza, in collaborazione con i soci ordinari e sempre nella scia della spiritualità del Santo Padre Pio da Pietrelcina.
Pertanto anch’essi si dedicheranno alle stesse pratiche di pietà. Porteranno sul petto, all’esterno del vestito secolare un distintivo con l’immagine del Santo Padre Pio da Pietrelcina e la scritta circolare “Discepoli di Padre Pio”. Le persone non maggiorenni potranno essere accolti come soci volontari.

 16. La qualifica dei socio o di socia sia ordinario che volontario si perde:

 16.1 per dimissioni volontarie;

 16.2 per esclusione determinata da condotta contraria allo spirito dell’Associazione.

 Competente a deliberare l’esclusione e la legittima autorità dell’Associazione.

 


Titolo III - GLI ASSISTITI.

15. E’ stato già chiarito il concetto di uomo “solo” (n.2). Qui si aggiunge che l’Associazione prevede l’assistenza dell’uomo “solo” non solo senza distinzione di sesso, ma anche di religione, razza e cultura.

16. L’attività dell’Associazione ha carattere universale umanitario e cristiano.

17. Tuttavia è bene precisare che, di preferenza, l’assistito di sesso maschile va accolto in una casa gestita da soci ordinari dello stesso sesso; mentre l’assistita femminile va ospitata in una casa gestita da soci ordinari di sesso femminile.

18. La loro permanenza in una Casa di Accoglienza va determinata dalle loro necessità spirituali e fisiche e governata dall’ordinamento interno di ogni casa. Il giudizio ultimo è riservato al Direttore/Direttrice della casa, che dovrà ispirarsi sempre a motivazioni di carità, nello spirito di San Pio da Pietrelcina e secondo le finalità dell’Associazione.

 

 Titolo IV - ORGANI O AUTORITA’ COMPETENTI

19. Gli organi o autorità competenti sono:

a) l’Assemblea; 

b) il Presidente o la Presidente;

c) il Consiglio Consultivo.

 


 

Titolo V - L’ASSEMBLEA

20. Fanno parte dell’Assemblea tutti i soci ordinari, uomini e donne, che hanno, indistintamente, gli stessi diritti e doveri. Per partecipare all’Assemblea ed avere diritto al voto, i soci ordinari devono aver emesso i voti di castità, povertà e obbedienza e devono aver formulato la loro appartenenza all’Associazione accettando le sue finalità e il suo Statuto.

20.1 Fino a quando ci saranno soci ordinari, l’Assemblea sarà formata dai 

soci volontari che hanno dato la loro disponibilità in tempi determinati.

 

21. E’ compito dell’Assemblea: 

a) eleggere il Presidente o la Presidente (è il compito principale);
b) eleggere il Consiglio Consultivo
c) approvare il programma delle attività da svolgere;
d) approvare il bilancio preventivo;
e) approvare il bilancio consuntivo;
f) approvare l’opportunità o meno di fondare una nuova casa;
g) deliberare su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
h) approvare le modifiche statutarie.

 

22. L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta l’anno, entro il mese di giugno. L’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno, deve essere comunicato dal Presidente ad ogni socio/a almeno quindici giorni prima del giorno fissato. L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente di sua iniziativa o a richiesta di un terzo dei soci e delle socie aventi diritto al voto. Tale convocazione verrà fatta dal Presidente con raccomandata, anche a mano, almeno quindici giorni prima del giorno fissato a tutti i soci/e.

23. L’Assemblea delibera con validità:

23.1 In prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci e socie che rappresentano almeno la metà più uno degli associati; e, in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti;

23.2 Fanno eccezione le modifiche statutarie, per le quali occorre l’Assemblea straordinaria, che delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con i voti favorevoli di tanti soci/e, ordinari/e, ordinari e che rappresentano almeno il 50 % (cinquanta per cento) più uno socio/a dei soci aventi diritto. Compito principale dell’Assemblea è quello di eleggere il Presidente o la Presidente.

 


 

 Titolo VI - IL PRESIDENTE O LA PRESIDENTE

 

24. Il Presidente o la Presidente è eletto/a dall’Assemblea e deve essere un socio/a ordinario/a. E’ la massima autorità dell’Associazione, che dirige e rappresenta legalmente ad ogni effetto, di fronte a terzi e in giudizio.

 

25. In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente può delegare ad un altro socio o socia ordinario/a alcune delle sue funzioni.

 

26. Il Presidente o la Presidente, oltre a dare esecuzione alle delibere dell’Assemblea, provvede al normale andamento dell’Associazione, dirige e controlla l’amministrazione sociale e adotta tutti i provvedimenti urgenti necessari per la concreta realizzazione dei compiti sociali e per l’attuazione dei deliberati dell’Assemblea.

 

27. Il Presidente o la Presidente convoca di diritto l’Assemblea, nomina il suo segretario e ne presiede di diritto le riunioni.

 

28. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile soltanto per un altro triennio. Risiede stabilmente nella sede della casa Madre “Casa di Accoglienza di Padre Pio” in Via Castel Guelfo 53/55, in Vitinia, Roma.
In vista delle sua autorità morale di fondatrice, si propone che la Signora Irene Gaeta sia Presidente a vita, a meno che non rinunzi spontaneamente al suo incarico.

 


 

Titolo VII - IL CONSIGLIO CONSULTIVO

29. Il Consiglio Consultivo è eletto dall’Assemblea ed è composto da cinque membri, scelti tra i soci ordinari e socie ordinarie. Suo compito essenziale è quello di collaborare con il Presidente o la Presidente al buon andamento dell’Associazione. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile, in toto o in parte, soltanto per un altro triennio.

30. Unitamente al Presidente o alla Presidente, il Consiglio Consultivo:

30.1 prende quei provvedimenti utili e necessari per il buon andamento dell’Associazione;

30.2 ha mansioni tecniche e propagandistiche e di organizzazione sulle attività approvate dall’Assemblea;

30.3 delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci e socie e su eventuali esclusioni;

30.4 si riunisce dietro convocazione del Presidente o della Presidente.

 

Titolo VIII - IL DIRETTORE O LA DIRETTRICE

 

31. Per Direttore o Direttrice s’intende il socio o la socia preposto/a al governo di una Casa di Accoglienza per soci deve avere il suo Direttore come ogni Casa di Accoglienza per socie deve avere la sua Direttrice.

32. Viene designato/a dal Presidente unitamente al suo Consiglio Consultivo e dura in carica tre anni, rieleggibile soltanto per un altro triennio.

33. Dirige la casa con spirito di carità, nel rispetto delle leggi civili ed ecclesiastiche. Con i soci della Casa prepara un regolamento interno (orari, preghiere comunitarie, ecc.), che tutti sono tenuti ad osservare. Rende conto del suo operato al Presidente dell’Associazione e al Consiglio Consultivo.

  


 

Titolo IX - L’AMMINISTRAZIONE

 34. L’amministrazione di tutta l’Associazione è affidata ad un tesoriere o tesoriera eletto/a dal Presidente unitamente al suo Consiglio Consultivo. E’ incaricato/a delle esazioni, delle entrate e del patrimonio sociale e delle spese da eseguirsi su mandato del Presidente. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile soltanto per un altro triennio.

35. L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento o per lo svolgimento delle sue attività da: 

a) contributi volontari degli assistiti;
b) contributi da parte dei privati;
c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche,
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convezioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali o produttive marginali.

 

36. Il tesoriere o la tesoriere conserva i registri contabili e, insieme con il Presidente e con il Consiglio Consultivo, prepara annualmente un bilancio preventivo ed uno consuntivo, che debbono essere approvati dall’Assemblea entro tre mesi dalla fine dell’anno sociale. L’anno sociale decorre dal primo di ottobre al 30 giugno di ogni anno.

 

37. Ogni casa avrà il suo tesoriere o la sua tesoriera locale, il quale sotto la guida del rispettivo Direttore o della rispettiva Direttrice, provvederà al suo buon andamento dal punto di vista economico e finanziario. Il Presidente o la Presidente ha facoltà di scegliersi un proprio segretario/a distinto/a dal tesoriere/a.

 

Titolo X - IL PATRIMONIO SOCIALE

38. Il patrimonio sociale è costituito da denaro, beni mobili ed immobili e da ogni altra attività presente e futura, che a qualunque titolo possa pervenire all’Associazione.

39. Questa può accettare donazioni, sovvenzioni e contributi da qualsiasi Ente pubblico o privato; può usufruire di tutti i benefici previsti da legge e da disposizioni comunitarie, statali, regionali, provinciali e comunali.

40. Inoltre fa parte del patrimonio l’avanzo di gestione non trasferito agli esercizi successivi.

  

Titolo XI – DURATA E SCIOGLIMENTO

41. La durata dell’Associazione è illimitata.

42. Lo scioglimento può essere deliberato dell’Assemblea o può essere voluto dall’autorità ecclesiastica.

43. In caso di scioglimento tutti i beni costituenti il patrimonio sociale appartenenti all’Associazione, saranno destinati alle varie parrocchie nel cui ambito sorgono le Casa di Accoglienza dell’Associazione. 

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